La nuova guida in stato di ebbrezza – Legge 29 Luglio 2010 n. 120

La nuova guida in stato di ebbrezza

E’ stata varata a fine Luglio la nuova legge sulla sicurezza stradale, con entrata in vigore il 13. Agosto 2010. Si tratta dell’ennesimo – dopo le modifiche apportate nel 2008 e nel 2009 – intervento del legislatore per tantare di ridurre il numero delle vittime su strada, effettuato attraverso un inasprimento del regime sanzionatorio nei confronti di chi viene rinvenuto alla guida in stato di alterazione da alcool o stupefacenti.

L’art 33 della nuova legge interviene sugli artt. 186 e 187 C.d.S., apportando diverse modifiche, tra cui si segnala

  1. La depenalizzazione della guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico compreso tra 0,5 e 0,8 grammi per litro, che cessa quindi di essere reato; tale fattispecie viene riformulata nei termini di illecito amministrativo, e per essa viene prevista una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 500 e 2000 Euro;
  2. La possibilità che l’autore del reato venga condannato a svolgere un lavoro di publica utilità in luogo della pena detentiva e pecuniaria prevista per le ipotesi in cui il tasso alcolemico sia maggiore di 0,8 grammi per litro;
  3. L’inasprimento del minimo della pena (portato da 3 a sei mesi di arresto) nei confronti di chi venga rinvenuto in stato di alterazione con tasso superiore a 1,5 grammi per litro.All’accertamento di tale reato consegue la sospensione della patente da uno a due anni (raddoppiata se il veicolo appartiene a persona diversa dal contravventore) o la revoca nel caso di recidiva infrabiennale, e la confisca del veicolo all’esito del procedimento penale conclusosi con sentenza di condanna o patteggiamento (ma la Giurisprudenza aveva già esteso tale misura ablatoria anche al decreto penale di condanna non opposto) qualora appartenente al contravventore.

Merita di essere segnalato, infine, l’introduzione di un divieto di guida generalizzato nei confronti dei giovani da 18 a 21 anni che abbiano assunto bevande alcoliche ai trasportatori di merci e di persone, divieto che se violato comporta una sanzione amministrativa pecuniaria qualora il tasso alcolico sia inferiore a 0,5 grammi per litro.

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