Riconosciuto il danno da perdita di chance allo studente che interrompe gli studi a seguito di un sinistro stradale

Studenti in una prova d'esame

La sentenza n. 7868 del 6 aprile 2011 della Terza Sezione della Corte di Cassazione ha riconosciuto il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale allo studente lavoratore che a seguito di un sinistro stradale, nello specifico l’investimento del medesimo da parte di un autotreno sulla Statale Adriatica, ha dovuto interrompere gli studi universitari e posticipare la sessione di laurea.

Gli Ermellini hanno infatti valutato che nella quantificazione del danno biologico, morale e patrimoniale non fosse stata presa in considerazione la perdita di quella opportunità di crescita economica che la laurea in giurisprudenza avrebbe portato al ricorrente: “La sentenza appellata non ha preso affatto in esame la domanda di cui sopra, omettendo così di adeguare la liquidazione dei danni biologici e patrimoniali alle peculiarità del caso concreto, che imponevano di tenere conto delle opportunità di guadagno e di lavoro, oltre che di maggiori gratificazioni personali e sociali, che il ricorrente avrebbe potuto conseguire con la prosecuzione degli studi.”.

È stato, pertanto, riconosciuto il c.d. danno da perdita di chance al ricorrente per l’infortunio subito.

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