E’ configurabile l’aggravante di aver provocato un incidente stradale alla fattispecie di cui all’art. 186, c. 7 Cod. Strada? – Cass. Pen., Sez. Un., n. 46625/2015

Incidenti stradali

Un’interessante questione è stata sottoposta di recente alle Sezioni Unite della Suprema Corte: è applicabile la circostanza aggravante prevista dall’art. 186, comma 2-bis, cod. strada (ossia il fatto di aver provocato un incidente stradale) riferita al reato di guida in stato di ebbrezza, anche al rifiuto di sottoporsi all’accertamento per la verifica dello stato di ebbrezza di cui all’art. 186, comma 7, cod. strada? Prima di esporre la soluzione che le Sezioni Unite hanno dato della questione, è bene ricostruire brevemente i fatti oggetto della controversia: il GIP del Tribunale di Macerata, con sentenza in data 04/11/2014, resa ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., applicava la pena concordata dalle parti nei confronti di Tizio, chiamato a rispondere del reato di cui all’art. 186, c. 7, cod. strada, con le aggravanti di cui al c. 2-sexies e 2-bis dello stesso articolo. La pena irrogata veniva dal giudicante sostituita con il lavoro di pubblica utilità, ai sensi dell’art. 186, c. 9-bis, cod. strada. Avverso detta sentenza proponeva ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Macerata, osservando che il giudice avesse disposto la sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità, nonostante la sussistenza della condizione ostativa data dall’aggravante di aver provocato un incidente stradale ex art. 186, c. 2-bis, e, dato che la norma di cui all’art- 186, c.9-bis esclude l’ammissione a tale beneficio nel caso sussista l’aggravante sopra detta, ad avviso dell’Ufficio ricorrente il responsabile del reato di cui all’art. 186, c. 7 sia in ogni caso da considerarsi “conducente in stato di ebbrezza” ex lege. La Quarta Sezione penale ha rimesso la questione alle Sezioni Unite, che si sono definitivamente pronunciate sulla questione statuendo che “la circostanza aggravante di aver provocato un incidente stradale non è configurabile rispetto al reato di rifiuto di sottoporsi all’accertamento per la verifica dello stato di ebbrezza, stante la diversità ontologica di tale fattispecie incriminatrice rispetto a quella di guida in stato di ebbrezza”. Per tali motivi quindi, il ricorso proposto dal Pubblico Ministero è stato rigettato.

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