Opposizione al decreto ingiuntivo inefficace: quali sorti?

Con la sentenza n. 3908/2016 la Cassazione ha chiarito quali conseguenze derivino dalla notifica di un decreto ingiuntivo inefficace (divenuto tale per la tardività della notifica ai sensi dell’art. 644 cpc) successivamente opposto dal debitore al fine di farne valere l’inefficacia, stabilendo, in particolare, se la sentenza del giudizio di opposizione debba limitarsi a statuire circa l’inefficacia del decreto, o possa comunque valutare nel merito della domanda proposta dal creditore nel decreto ingiuntivo.

Precisamente la Corte si è espressa nel senso che “l’opposizione a decreto ingiuntivo instaura un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione che, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio, investe il giudice del potere-dovere di statuire sulla pretesa originariamente fatta valere con la domanda d’ingiunzione. In particolare la tardiva notificazione del decreto ingiuntivo, ai sensi dell’art. 644 cod. proc. civ., comporta l’inefficacia del provvedimento, senza tuttavia escludere la qualificabilità del ricorso per ingiunzione come domanda giudiziale. Su di essa, pertanto, si costituisce il rapporto processuale, sebbene per iniziativa della parte convenuta, che eccepisce l’inefficacia e si difende al contempo nel merito, ed è, in conseguenza, compito del giudice adito provvedere in sede contenziosa ordinaria, sia sull’eccezione che sulla fondatezza della pretesa azionata nel procedimento monitorio.”

E’ opportuno osservare, però, che l’eventuale notifica di un decreto ingiuntivo inefficace non è priva di conseguenze, ma rileva unicamente – in caso di rigetto dell’opposizione – ai fini del provvedimento sulle spese processuali non consentendone la ripetibilità, nei confronti dell’opponente, di quelle relative all’ottenimento dell’ingiunzione dichiarata inefficace.

A sostegno di tale ricostruzione militano i principi del giusto processo, visto anche come necessità di limitare interpretazioni che portano ad un moltiplicarsi (inutile) di procedimenti, particolarmente con riguardo al diritto previsto dall’art. 644 c.p.c al creditore di riproporre la domanda in caso di decreto ingiuntivo inefficace.

                                                                             

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