Addio al parametro del “tenore di vita” per l’assegno di mantenimento – Cass. Civ. SS.UU., n. 11504/2017

Con la sentenza in oggetto, possiamo dire a suo modo storica, le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno superato il proprio granitico e precedente orientamento, che collegava la misura dell’assegno di mantenimento al parametro del “tenore di vita matrimoniale”, indicando quale parametro di spettanza dell’assegno l’indipendenza o autosufficienza economica dell’ex coniuge che lo richiede.

Ciò significa che, in materia di assegno di mantenimento, il Giudice, in ossequio alla sentenza di cui ci stiamo occupando, dovrà attribuirlo non più tenendo conto delle condizioni di vita dei coniugi nel periodo matrimoniale (e quindi facendo in modo di garantire al coniuge “più debole” un tenore di vita se non proprio più uguale, almeno vicino a quello precedente), ma solamente se il coniuge che richiede l’assegno non sia economicamente indipendente.

Già nei prossimi mesi, vista la rilevanza del tema, vedremo quali conseguenze provocherà nella prassi delle aule giudiziarie questa storica pronuncia.

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