Sulla donazione di cosa altrui – Cass. Civ. SS.UU., n. 5068/2016

Con la pronuncia in esame le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno chiarito se la donazione di un bene altrui debba ritenersi nulla ovvero valida ancorché inefficace.

Tale questione è da tempo dibattuta in giurisprudenza: un primo orientamento affermava che la donazione di bene altrui sarebbe nulla in virtù di una interpretazione analogica del’art. 771 c.c., il quale prevede espressamente la nullità della donazione effettuata su beni futuri, comprendendo quindi in tale categoria anche i beni altrui, nel senso di ritenere quindi vietata la donazione di tutti quei beni che non rientrano nel patrimonio del donante.

In senso difforme, la Cassazione ha poi affermato un diverso principio, secondo il quale la donazione di beni altrui non può essere affatto assimilata alla donazione di beni futuri, in quanto il requisito dell’esistenza di un titolo idoneo a far acquisire la proprietà deve essere inteso nel senso che esso debba essere idoneo solamente “in astratto” a determinare il trasferimento del bene, dovendosi quindi il contratto di donazione di cosa altrui ritenere valido, ma semplicemente inefficace, subordinando l’acquisto del diritto alla titolarità del bene in capo al donante.

Le SS.UU. con la predetta sentenza hanno risolto tale contrasto, statuendo che la donazione di cosa altrui è nulla, e motivando ciò non sulla base dell’applicazione analogica della nullità prevista dall’art. 771 c.c. per la donazione di beni futuri, ma per mancanza della causa del negozio di donazione ex artt. 1325 e 1418, secondo comma c.c., affermando altresì che tutto ciò vale solo nei casi in cui il donante non sia consapevole dell’altruità della cosa, affermando quindi il seguente principio di diritto: “la donazione di un bene altrui, benché non espressamente vietata, deve ritenersi nulla per difetto di causa, a meno che nell’atto si affermi espressamente che il donante sia consapevole dell’attuale non appartenenza del bene al suo patrimonio. Ne consegue che la donazione da parte del coerede della quota di un bene indiviso compreso in una massa ereditaria è nulla, non potendosi prima della divisione ritenere che il singolo bene faccia parte del patrimonio del coerede donante”.

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