Sulla liquidità delle obbligazioni pecuniarie portabili – Cass. SS. UU., n. 17989/2016

Con la pronuncia in esame le Sezioni Unite si sono pronunciate in materia di obbligazioni pecuniarie da adempiere al domicilio del creditore ex art. 1182, c. 3 c.c. (c.d. obbligazioni “portabili” o “portàble”).

In primo luogo, la Suprema Corte procede a chiarire definitivamente che, le obbligazioni pecuniarie “portabili” sono da considerarsi soltanto quelle liquide, trovando altrimenti applicazione la regola di cui al comma 4 del predetto articolo, per la quale la prestazione va eseguita al domicilio del debitore (c.d. obbligazioni “queràble”).

La Corte prosegue affermando che la liquidità di tali obbligazioni è requisito necessario per individuare il forum destinatae solutionis ex art. 20 c.p.c. quale criterio speciale di competenza giurisdizionale in materia contrattuale, essendo in tal senso indifferenti le contestazioni del convenuto circa la sussistenza dell’obbligazione dedotta in giudizio dall’attore, statuendo inoltre che la quantificazione della propria pretesa da parte dell’attore è attività sufficiente ad integrare il requisito della liquidità dell’obbligazione.

In definitiva quindi, e alla luce di quanto appena riportato, il principio di diritto enunciato dalle SS. UU. nel caso in questione è il seguente: “le obbligazioni pecuniarie da adempiersi al domicilio del creditore, secondo il disposto dell’art. 1182, comma 3, c.c. sono – agli effetti sia della mora ex re ai sensi dell’art. 1219, comma 2, n. 3, c.c. sia della determinazione del forum destinatae solutionis ai sensi dell’art. 20, ultima parte, c.p.c. – esclusivamente quelle liquide, delle quali, cioè, il titolo determini l’ammontare, oppure indichi i criteri per determinarlo senza lasciare alcun margine di scelta discrezionale, e i presupposti della liquidità sono accertati dal giudice, ai fini della competenza, allo stato degli atti secondo quanto si pone l’art. 38, ultimo comma, c.p.c.”

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