Sulla Particolare Tenuità del Fatto – Cass. Pen. Sez V n. 5800, 11/02/2016

L’istituto dell’esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.), anche a diversi mesi dalla sua introduzione nel nostro ordinamento (per mezzo del d.lgs. 16 marzo 2015, n. 28), continua a “dare lavoro” alla Corte di Cassazione. In particolare, ci riferiamo qui alla pronuncia n. 5800/2016 della Sezione V della stessa Corte Suprema; essa fa riferimento ad un caso, nel quale il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Busto Arsizio, a fronte della richiesta di emissione di decreto penale di condanna, emetteva sentenza di non doversi procedere nei confronti di Tizio, imputato di un tentato furto aggravato, consistito nell’avere cercato di impossessarsi di un orologio analogico in acciaio, di un anello di bigiotteria, di un bracciale in plastica e di un bracciale di bigiotteria custoditi in un’area adibita a piattaforma ecologica dal Comune di Cornaredo. Il giudice infatti, ritenuta insussistente per difetto di prova la circostanza aggravante contestata dal P.M. (violenza sulle cose consistente nello scardinamento della recinzione dell’area), valutava il fatto come inoffensivo in ragione dell’esiguo valore economico (una decina di euro) dei beni che l’imputato intendeva asportare. Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Milano proponeva ricorso per Cassazione avverso la suddetta sentenza, osservando che il giudizio sul valore economico delle cose sottratte poteva essere svolto al solo fine di stabilire se all’imputato fosse concedibile la circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, e non già per escludere la tipicità della condotta, che invece corrispondeva in pieno al modello legale. La Suprema Corte, ritenendo che la nuova causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto potesse trovare applicazione alla fattispecie in esame, annullava la sentenza impugnata senza rinvio perché l’azione penale non poteva essere esercitata. Un altro esempio quindi di legittimo utilizzo di questa causa di non punibilità, in questo caso esercitato da un G.I.P.

Questa voce è stata pubblicata in Diritto Penale e contrassegnata con , , . Contrassegna il permalink.