No alla compensazione se vi è incertezza del controcredito opposto

Con la sentenza n. 23225/2016 le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno pronunciato alcuni interessanti principi di diritto in materia di compensazione.

Com’è noto, l’istituto della compensazione costituisce un modo di estinzione dell’obbligazione per causa diversa dall’adempimento, e all’art. 1243 c.c. sono previsti i requisiti del credito compensabile per i due tipi principali di questo istituto – la compensazione legale e quella giudiziale – che deve essere omogeneo, liquido ed esigibile.

Ora, il primo passo logico interessante della suddetta pronuncia, sta nel fatto che la Corte include, all’interno della definizione di liquidità del credito, anche il concetto di “certezza” dello stesso, affermando che il predetto requisito della liquidità del credito non ricorre solo quando esso non sia certo nel suo ammontare (ossia, la definizione di “liquidità del credito”), ma anche quando ne sia contestata l’esistenza, e ciò deve valere per entrambi i sopra citati tipi di compensazione.

In conseguenza e alla luce di ciò, la Cassazione, nella sentenza in oggetto, passa ad enunciare i seguenti principi di diritto:

  1. “Le norme del codice civile sulla compensazione stabiliscono i presupposti sostanziali, oggettivi, del credito opposto in compensazione: liquidità – che include il requisito della certezza – ed esigibilità. Verificata la ricorrenza dei predetti requisiti, il giudice dichiara l’estinzione del credito principale per compensazione – legale – a decorrere dalla coesistenza con il controcredito e, accogliendo la relativa eccezione, rigetta la domanda.
  2. Se il credito opposto in compensazione è certo, ma non liquido, nel senso di non determinato, in tutto o in parte, nel suo ammontare, il giudice può provvedere alla relativa liquidazione se è facile e pronta; quindi, o può dichiarare estinto il credito principale per compensazione giudiziale fino alla concorrenza con la parte di controcredito liquido, o può sospendere cautelativamente la condanna del debitore fino alla liquidazione del controcredito eccepito in compensazione.
  3. Se è controversa, nel medesimo giudizio instaurato dal creditore principale, o in altro giudizio già pendente, l’esistenza del controcredito opposto in compensazione (art. 35 c.p.c.) il giudice non può pronunciare la compensazione, né legale né giudiziale.”

Le SS. UU. quindi, nella pronuncia in esame pongono come requisito essenziale affinché vi possa essere compensazione, sia legale che giudiziale, quello della certezza del controcredito opposto.

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